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È obbligatoria l’E.C.M.?
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Cosa sono i crediti formativi ECM?
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Quanti crediti devono essere acquisiti nel triennio 2020/2022?
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Come posso recuperare i crediti dei trienni 2014/2016 e 2017/2019?
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In che modo i crediti ECM possono essere ottenuti oggi in Italia dagli operatori sanitari?
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In che percentuale devono essere acquisiti i crediti (FAD – RES – FSC)?
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Chi è esonerato dalla partecipazione a eventi formativi ECM?
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Esenzioni
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Qual è la differenza tra sponsorizzazione di un evento ECM e reclutamento dei partecipanti?
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Le spese per la formazione possono essere detratte?
È obbligatoria l’ECM?
Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di ECM È esonerato dall’obbligo dell’ECM il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
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Cosa sono i crediti formativi ECM?
I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività ECM. Sono assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a seguito dell’accertamento dell’apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’accreditamento del 13 gennaio 2010– pag.7)
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Quanti crediti devono essere acquisiti nel triennio 2020/2022?
Nel triennio 2020/2022 devono essere acquisiti 150 crediti, fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni e ferma restando l’applicazione per il triennio in corso di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.
Si conferma che l’acquisizione dei crediti non è più di 50 crediti all’anno, bensì di 150 crediti nel triennio 2020-2022, senza vincoli annuali: ciò significa che è possibile acquisire i crediti in misura variabile nel singolo anno, potenzialmente anche tutti i 150 crediti in un solo anno, anche se si consiglia di distribuire la formazione sull’intero triennio.
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Come posso recuperare i crediti dei trienni 2014/2016 e 2017/2019?
A seguito della riunione del 10 giugno 2020 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.
Per trasferire i crediti ECM è sufficiente essere registrati sul sito Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) e all’interno del proprio profilo entrare nella voce “Spostamento crediti” e selezionare il corso che si vuole spostare ad un triennio precedente. E’ importante ricordare che, perchè la proroga del recupero sia effettivamente valida, è necessario che il professionista effettui concretamente questa procedura in quanto il recupero non avviene automaticamente.
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In che modo i crediti ECM possono essere ottenuti oggi in Italia dagli operatori sanitari?
Attualmente, si possono ottenere i crediti ECM attraverso gli eventi formativi residenziali (congressi, conferenze, seminari) e attraverso i corsi a distanza (FAD) e corsi di Formazione sul Campo (FSC) accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), dalle Regioni o dalle Province autonome. I crediti ECM erogati dai corsi FAD rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome sono riconosciuti solo per i professionisti che operano sul territorio dell’ente accreditante. Invece i crediti ECM erogati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) valgono su tutto il territorio nazionale.
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In che percentuale devono essere acquisiti i crediti (FAD – RES – FSC)?
In base ai “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010” – pag.6 – pag.15 – nota 4, per la tipologia 2 (res: convegni, congressi, simposi, conferenze), la tipologia 5 (fsc: gruppi di miglioramento), la tipologia 6 (fsc: attività di ricerca),la tipologia 10 (docenza e tutoring) il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo professionista sanitario (n.90 crediti formativi su 150).
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Chi è esonerato dalla partecipazione a eventi formativi ECM?
I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo ECM.
L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.
Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali in virtù dell’Accordo Stato –Regioni del 19 Aprile 2012 e della decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 giugno 2012 e limitata mente al periodo definito con determina della stessa Commissione.
Il professionista sanitario che frequenta corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92, è esonerato dall’obbligo formativo ECM nella stesa misura prevista al capoverso precedente.
La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste dal presente paragrafo.
Occorre specificare che: caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l’astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l’esenzione dall’obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l’anno 2003, ossia per l’anno 2003 non si devono acquisire i crediti.
Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall’operatore per le tipologie indicate precedentemente.
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Esenzioni
Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:
• congedo maternità obbligatoria: D.lgs.n.151 del 26/03/2001e successive modifiche e integrazioni
• congedo parentale: D.lgs.n.151 del 26/03/2001e successive modifiche e integrazioni
• adozione e affidamento preadottivo: D.lgs.n. 151 del 26/03/2001e successive modifiche e integrazioni
• adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs.n.151 del 26/03/2001e successive modifiche e integrazioni
• congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs.n.151 del 26/03/2001e successive modifiche e integrazioni
• aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
• permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
• assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
• richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R .I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
• aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs.n.502/92 e successive modifiche e integrazioni
• aspettativa per cariche pubbliche elettive : D.lgs.n. 29/93e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni ; art. 16 bis comma 2bisD.lgs n.502/92 e successive modifiche e integrazioni
Si possono acquisire crediti formativi partecipando ad eventi ECM relativi alla disciplina medica realmente esercitata a prescindere dal titolo di studio acquisito?
Possono partecipare agli eventi relativi ad una disciplina diversa da quella inerente la propria specializzazione i medici dipendenti in possesso di specializzazioni che siano equipollenti o affini alla disciplina oggetto dell’evento (cfr.:D.M. 30.01.98 per le discipline equipollenti e D.M. 31.01.98 per le discipline affini – D.M. 27.07.2000 ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso della formazione post base – D.M. 02.08.2000 per le modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal D.M. 30.01.1998 per l’accesso 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal D.M. 31.01.1998 per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale)
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Qual è la differenza tra sponsorizzazione di un evento ECM e reclutamento dei partecipanti?
Un evento formativo è sponsorizzato quando un Provider, per l’erogazione dell’ evento, si avvale di finanziamenti, risorse o servizi di un soggetto privato (Sponsor commerciale)in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante.
Il rapporto deve essere regolato da contratto che deve essere disponibile (agli atti dell’evento) per i controlli da parte della CNFC. I limiti entro i quali lo Sponsor può pubblicizzare i propri prodotti in ambito ECM sono regolati nel “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’Accordo S/R del 5 Novembre 2009 p.to 3 pubblicità, sponsorizzazione, conflitto d’interessi pag.14-15”.
Per reclutamento si intende la promozione di attività ECM da parte di sponsor commerciali che si realizza con il supporto economico (per iscrizione, viaggi, spese di permanenza, etc.) fornito al professionista della sanità. In questa situazione potrebbe realizzarsi una situazione di condizionamento, più o meno esplicito, del professionista da parte dello sponsor commerciale. Potrebbe anche realizzarsi una selezione dell’utenza di un evento formativo basata non esclusivamente sulle priorità di aggiornamento dei professionisti della sanità. Per questi motivi la CNFC ha deliberato di limitare il reclutamento diretto da parte di sponsor commerciali al massimo ad un terzo (50 su 150 crediti nel triennio) del debito formativo di ogni professionista della sanità.
(cfr.: Linee Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome, allegato 1, dell’ultimo Accordo Stato-Regioni in corso di pubblicazione– punto 3.2.2 Sponsor commerciali e professionisti della Sanità e Determina del 18 Gennaio 2011 comunicata nella sezione “primo piano” il 1 febbraio 2011)
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Le spese per la formazione possono essere detratte?
La nuova norma introdotta nel Jobs Autonomi ha introdotto una modifica alla percentuale di deducibilità delle spese di iscrizione a master, corsi di formazione o aggiornamento e convegni, che passa dal 50% al 100%, purché entro il limite annuo di 10mila euro.
Quali sono le spese di formazione deducibili 2018 al 100%?
I professionisti possono dedurre integralmente dal reddito, i seguenti costi:
• Spese per l’iscrizione a master;
• Spese per partecipare a corsi di formazione;
• Spese per partecipare a corsi di aggiornamento professionale;
• Spese di iscrizione a convegni e congressi.
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